mercoledì 21 agosto 2013

Certificazione Energetica: Caos nazionale

Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea…”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2013, è stato convertito in legge, con alcune modifiche, dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, pubblicata il 3 Agosto 2013.
Proprio con queste modifiche, si è creata quella che a mio avviso è una situazione abbastanza confusa, in riferimento alle Regioni che abbiano già emanato proprie disposizioni in materia; vediamo perché.
La Legge di conversione del citato DL ha appunto introdotto un nuovo articolo 13-bis che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come segue:
“Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento».
Chiaro direte voi! Appunto, ma non per tutti… Alcune Regioni hanno una propria normativa in materia di Prestazioni energetiche e certificazione energetica, avendo recepito la Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la Direttiva 2010/31/UE. Quindi in tali Regioni, fino al recepimento della nuova Direttiva non si applicherebbe più la disciplina regionale per la certificazione energetica ma quella nazionale prevista dal DL 63/2013 (che lascia sostanzialmente inalterate le procedure precedentemente previste).
I dubbi sorgono dalle note di “chiarimento” del Ministero dello Sviluppo Economico, che a mio avviso anziché chiarire una situazione che mi sembra fosse abbastanza chiara in questo punto, inseriscono alcuni elementi quantomeno di dubbio… Le note emanate sono state due, una prima a seguito dell’emanazione del Decreto Legge, che sul punto in discussione recitava così:
“Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.”
E fin qui tutto bene; ma a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di conversione e sopra riportate il MSE ha emanato un’ulteriore nota del 7 Agosto che modifica la precedente prevedendo:
"Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.”
Questa circolare a me sembra contraddire il testo, in questo punto abbastanza chiaro, dell’articolo 13-bis del Decreto, dove prevedeva, anche sensatamente, che se una Regione non avesse ancora recepito la Direttiva 2010/31/UE, in attesa delle Norme Regionali di recepimento della stessa, applicasse le norme nazionali, anche per non incorrere ancora nelle sanzioni a cui il Decreto cerca di porre rimedio, per il mancato recepimento (nelle stesse Regioni) della Direttiva 2010/31/UE.
In questo caos appunto, un po’ di chiarezza viene invece a mio avviso dalle “Prime Note interpretative relative alla allegazione dell’APE a pena di nullità” a cura dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato – settore studi pubblicistici, che secondo noi chiarisce l’interpretazione corretta dell’aspetto relativo alla clausola di cedevolezza del D.Lgs. 192/2005 come da ultima modifica del DL 63/2013.
Tant’è che probabilmente vale di più una Circolare del Ministero anche se contraddice i contenuti del Decreto stesso.
Quindi ad oggi, per il rilascio di Attestati di Prestazione Energetica in regioni che abbiano propria disciplina che ha recepito la Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la Direttiva 2010/31/UE più che ad un tecnico abilitato bisogna affidarsi ad un indovino…
Probabilmente anche a questa situazione, porranno rimedio prima del Ministero le stesse Regioni, in quanto essere sufficiente che esse intervengano con proprie Delibere recependo (almeno formalmente) nella propria disciplina la Direttiva 2010/31/UE, superando tutti i dubbi interpretativi.
Il tutto in attesa di una convergenza delle norma a livello nazionale, in un quadro comunitario tracciato appunto dalle citate Direttive. Ma questo al momento sembra chiedere decisamente troppo…

Riporto qui sotto il link a cui scaricare le norme e i documenti che ho richiamato




  



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