Il Decreto Legge
4 giugno 2013, n. 63 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea…”) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 5 giugno 2013, è stato convertito in legge, con alcune modifiche, dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, pubblicata il 3 Agosto 2013.
Proprio con
queste modifiche, si è creata quella che a
mio avviso è una situazione abbastanza confusa, in riferimento alle Regioni che
abbiano già emanato proprie disposizioni in materia; vediamo perché.
La Legge di
conversione del citato DL ha appunto introdotto un nuovo articolo 13-bis che modifica
l'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come segue:
“Art. 17
(Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte
salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province
autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di
attuazione, abbiano già provveduto al recepimento».
Chiaro direte
voi! Appunto, ma non per tutti… Alcune Regioni hanno una propria normativa in
materia di Prestazioni energetiche e certificazione energetica, avendo recepito
la Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la Direttiva 2010/31/UE. Quindi in tali
Regioni, fino al recepimento della nuova Direttiva non si applicherebbe più la
disciplina regionale per la certificazione energetica ma quella nazionale
prevista dal DL 63/2013 (che lascia sostanzialmente inalterate le procedure
precedentemente previste).
I dubbi sorgono
dalle note di “chiarimento” del Ministero dello Sviluppo Economico, che a mio
avviso anziché chiarire una situazione che mi sembra fosse abbastanza chiara in
questo punto, inseriscono alcuni elementi quantomeno di dubbio… Le note emanate
sono state due, una prima a seguito dell’emanazione del Decreto Legge, che sul
punto in discussione recitava così:
“Pertanto, fino
all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle
prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità
di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie
disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in
forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si
seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.”
E fin qui tutto
bene; ma a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di conversione e
sopra riportate il MSE ha emanato un’ulteriore nota del 7 Agosto che modifica
la precedente prevedendo:
"Pertanto, fino
all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle
prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di
calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59,
fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative
in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione
dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento
della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in
materia.”
Questa circolare
a me sembra contraddire il testo, in questo punto abbastanza chiaro, dell’articolo
13-bis del Decreto, dove prevedeva, anche sensatamente, che se una Regione non
avesse ancora recepito la Direttiva 2010/31/UE, in attesa delle Norme Regionali
di recepimento della stessa, applicasse le norme nazionali, anche per non
incorrere ancora nelle sanzioni a cui il Decreto cerca di porre rimedio, per il
mancato recepimento (nelle stesse Regioni) della Direttiva 2010/31/UE.
In questo caos
appunto, un po’ di chiarezza viene invece a mio avviso dalle “Prime Note
interpretative relative alla allegazione dell’APE a pena di nullità” a cura
dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato – settore studi
pubblicistici, che secondo noi chiarisce l’interpretazione corretta dell’aspetto
relativo alla clausola di cedevolezza del D.Lgs. 192/2005 come da ultima
modifica del DL 63/2013.
Tant’è che
probabilmente vale di più una Circolare del Ministero anche se contraddice i
contenuti del Decreto stesso.
Quindi ad oggi,
per il rilascio di Attestati di Prestazione Energetica in regioni che abbiano
propria disciplina che ha recepito la Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la
Direttiva 2010/31/UE più che ad un tecnico abilitato bisogna affidarsi ad un
indovino…
Probabilmente
anche a questa situazione, porranno rimedio prima del Ministero le stesse
Regioni, in quanto essere sufficiente che esse intervengano con proprie Delibere recependo (almeno formalmente) nella propria disciplina la Direttiva 2010/31/UE,
superando tutti i dubbi interpretativi.
Il tutto in attesa di una
convergenza delle norma a livello nazionale, in un quadro comunitario tracciato
appunto dalle citate Direttive. Ma questo al momento sembra chiedere
decisamente troppo…
Riporto qui sotto il link a cui scaricare le norme e i documenti che ho richiamato
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