Per opportuna conoscenza di tutti i soggetti
interessati si riporta di seguito la nota inviata dall’U.O Energia e Reti
Tecnologiche della Regione Lombardia a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi, con
lo scopo di fornire chiarimenti in merito al controllo ed all’irrogazione delle
sanzioni in materia annunci commerciali per la vendita o la locazione di
edifici;
L’oggetto della nota inviata è:
competenze dei comuni in merito al
controllo e all’irrogazione delle sanzioni in
materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per
la loro vendita o locazione.
“Con deliberazione della Giunta regionale n.
IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni per
rendere operativo l’obbligo (previsto dall’art.9
della l.r. 24/2006, come modificato dalla
l.r. 3/2011) di dichiarare la classe
energetica e l’indice di prestazione energetica
relativi alla climatizzazione invernale o
al riscaldamento della singola unità immobiliare
o dell’intero edificio in tutti gli annunci
commerciali finalizzati alla relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata
dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione
amministrativa da 1.000 a
5.000 euro. L’accertamento e la contestazione della
violazione, nonché l’irrogazione e l’introito
della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato
l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come previsto dal punto
5 della DGR IX/2555, l’Organismo Regionale
di Accreditamento, identificato con DGR VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale
Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente il rispetto
degli obblighi di cui ai punti da 1
a 3 e le conseguenti misure adottate dai comuni
competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere
trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel trasmettere
in allegato la citata DGR
IX/2555, si raccomanda di
provvedere ad individuare, all’interno
dei propri uffici, i
soggetti a cui competono
l’emissione dei provvedimenti previsti in
materia di illeciti amministrativi dalla l.
689/91 nonché dalla l.r. 90/83.
Al fine di assicurare
una puntuale applicazione della normativa
in questione su tutto il territorio regionale, si fa
presente che:
- la violazione dell’obbligo
sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc.
per disporre la pubblicazione dell’annuncio (in
una qualsiasi delle modalità indicate nella
dgr IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre
l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data non
sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto
nel contratto originario. Non
sono ammesse proroghe o
rinnovi per la prosecuzione dei
suddetti annunci stipulati dall’1.1.2012 senza
includere anche i dati relativi alle prestazioni
energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione;
- in conseguenza a quanto sopra precisato,
l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il
rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà
soggetto a sanzione. In primo luogo,
quindi, occorre verificare se l’annuncio
scaturisce direttamente da una richiesta di
pubblicazione o se è stato ripreso da
altre pubblicazioni antecedenti; in quest’ultimo
caso, occorre percorrere a ritroso la
catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da
verificare se la data in cui è stato convenuto
il “contratto originario” è antecedente al
1° gennaio 2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad
contestare la violazione in parola;
- con riferimento ai
cartelli vendesi/affittasi, il titolare
dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima
dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla
l.r. 24/2006, deve trasmettere un’auto
dichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al
comune in cui è situato l’immobile,
indicando il numero e il luogo satto
in cui sono affissi i cartelli in
questione. Tale autodichiarazione deve essere
trasmessa entro il 31.12.2011 con raccomandata
A/R o posta certificata e copia della
stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
- per quanto l’Attestato di
Certificazione Energetica (ACE), debba essere
predisposto a cura del proprietario dell’immobile,
la violazione dell’obbligo relativo al mancato
inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali
deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal
fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
- l’obbligo riguarda gli
annunci commerciali finalizzati alla vendita
o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi
edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono
in alcuna violazione gli annunci relativi
ad edifici ubicati al di fuori del territorio
di competenza della Regione Lombardia. Viceversa,
la violazione relativa ad annunci pubblicati in
comuni diversi da quello in cui è
situato l’immobile oggetto di annuncio, è perseguibile solo
da quest’ultimo comune
…”
Per approfondire il discorso della certificazione energetica , potete andare qui : http://www.betaformazione.com/2011/10/certificazione-energetica-degli-edifici/
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