venerdì 16 dicembre 2011

Annunci immobiliari in Lombardia e Certificazione Energetica: Attenzione!

Per opportuna conoscenza di tutti i soggetti interessati si riporta di seguito la nota inviata dall’U.O Energia e Reti Tecnologiche della Regione Lombardia a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi, con lo scopo di fornire chiarimenti in merito al controllo ed all’irrogazione delle sanzioni in materia annunci commerciali per la vendita o la locazione di edifici;
L’oggetto della nota inviata è:   competenze  dei  comuni  in  merito  al  controllo  e  all’irrogazione  delle  sanzioni  in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione.
“Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni  per  rendere  operativo  l’obbligo  (previsto  dall’art.9  della  l.r.  24/2006,  come modificato  dalla  l.r.  3/2011)  di  dichiarare  la  classe  energetica  e  l’indice  di  prestazione energetica  relativi  alla  climatizzazione  invernale  o  al  riscaldamento  della  singola  unità immobiliare  o  dell’intero  edificio  in  tutti  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione  della  violazione,  nonché  l’irrogazione  e  l’introito  della  relativa  sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come  previsto  dal  punto  5  della  DGR  IX/2555,  l’Organismo  Regionale  di  Accreditamento, identificato con DGR VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente  il  rispetto  degli  obblighi di  cui  ai  punti  da  1  a  3  e  le  conseguenti  misure adottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel   trasmettere   in   allegato   la   citata   DGR   IX/2555,   si   raccomanda   di   provvedere   ad individuare,   all’interno   dei   propri   uffici,   i   soggetti   a   cui   competono   l’emissione   dei provvedimenti  previsti  in  materia  di  illeciti  amministrativi  dalla  l.  689/91  nonché  dalla  l.r. 90/83.
Al  fine  di  assicurare  una  puntuale  applicazione  della  normativa  in  questione  su  tutto  il territorio regionale, si fa presente che:
- la  violazione  dell’obbligo  sussiste  qualora  il  contratto/ordinativo,  ecc.  per  disporre  la pubblicazione  dell’annuncio  (in  una  qualsiasi  delle  modalità  indicate  nella  dgr  IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data  non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto   nel   contratto   originario.   Non   sono   ammesse   proroghe   o   rinnovi   per   la prosecuzione  dei  suddetti  annunci  stipulati  dall’1.1.2012  senza  includere  anche  i  dati relativi alle prestazioni energetiche  degli edifici o delle unità abitative in questione;
- in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà  soggetto  a  sanzione.  In  primo  luogo,  quindi,  occorre  verificare  se  l’annuncio scaturisce  direttamente  da  una  richiesta  di  pubblicazione  o  se  è  stato  ripreso  da  altre pubblicazioni  antecedenti;  in  quest’ultimo  caso,  occorre  percorrere  a  ritroso  la  catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in  cui  è  stato  convenuto  il  “contratto  originario”  è  antecedente  al  1°  gennaio  2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
- con  riferimento  ai  cartelli  vendesi/affittasi,  il titolare dell’annuncio  che  ha  disposto  la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione  prevista dalla l.r.  24/2006,  deve   trasmettere  un’auto  dichiarazione  ex  art.47  del  dpr  445/2000 al comune  in  cui  è  situato  l’immobile,  indicando  il  numero e il luogo satto  in  cui  sono affissi  i  cartelli  in  questione.  Tale  autodichiarazione  deve  essere  trasmessa  entro  il 31.12.2011 con  raccomandata  A/R  o  posta  certificata  e  copia  della  stessa  deve  essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
- per  quanto  l’Attestato  di  Certificazione  Energetica  (ACE),  debba essere  predisposto a cura  del  proprietario  dell’immobile,  la  violazione  dell’obbligo  relativo  al  mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
- l’obbligo  riguarda  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  vendita  o  alla  locazione  di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono  in  alcuna  violazione  gli  annunci  relativi  ad  edifici  ubicati  al  di  fuori  del territorio  di  competenza  della  Regione  Lombardia. Viceversa,  la  violazione relativa ad annunci  pubblicati  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  è  situato  l’immobile  oggetto  di annuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune
…”

1 commento:

  1. Per approfondire il discorso della certificazione energetica , potete andare qui : http://www.betaformazione.com/2011/10/certificazione-energetica-degli-edifici/

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