sabato 15 ottobre 2011

L'orizzonte europeo degli incentivi per l'efficienza energetica - 2

A supporto ed approfondimento di quanto già sostenuto nel post del 4 Ottobre scorso circa la necessità di una sistema comune a livello Europeo per l'incentivazione degli interventi di efficienza energetica, si riportano alcune considerazioni tratte dalla memoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Efficienza Energetica che abroga le Direttive 2004/08/CE e 2006/32/CE:
La proposta di direttiva in oggetto abroga e sostituisce la direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e la direttiva sui servizi energetici (2006/32/CE), ad esclusione delle disposizioni di quest’ultima relative al conseguimento, entro il 2017, di un obiettivo indicativo di risparmio energetico del 9% sul consumo finale di energia di ciascuno Stato membro.

In aggiunta a tale obiettivo  al 2017, agli Stati Membri è richiesta la fissazione di obiettivi nazionali non vincolanti, in linea con l'obiettivo generale di ridurre del 20%, entro il 2020, il consumo di energia primaria nell'Unione europea e di realizzare ulteriori miglioramenti in questo ambito dopo il 2020.
Ferma restando la natura non vincolante degli obiettivi nazionali di cui sopra, con la proposta vengono invece introdotte alcune “misure” vincolanti per gli Stati Membri (ossia specifici strumenti normativi o di regolazione, da introdurre obbligatoriamente in ciascuno Stato Membro), sulla base di quanto previsto dal “Piano europeo di efficienza energetica” dell’8 marzo 2011.
Il nostro Paese ha introdotto obblighi di risparmio energetico negli usi finali in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni sin dal gennaio 2005 (meccanismo dei “titoli di efficienza energetica” o “certificati bianchi”, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.).
L’esperienza acquisita nella regolazione e  gestione di tale meccanismo e il costante confronto con altre esperienze simili in ambito sia europeo sia extra europeo, portano l’Autorità a ritenere che l’introduzione di obblighi comuni  di tale natura negli Stati Membri debba avvenire contestualmente all'identificazione e puntuale definizione di criteri generali armonizzati per la definizione di tali obblighi e per la quantificazione e la verifica dei risparmi energetici conseguiti in rapporto ad essi. In considerazione della complessità della materia e delle forti differenze oggi riscontrabili nei meccanismi già in vigore in alcuni Stati Membri, questo potrà avvenire nell'ambito della direttiva o con successivi atti delegati.
Tra i criteri più rilevanti da armonizzare,  riveste particolare importanza quello della “addizionalità”, esplicitamente previsto nell’Impact Assessment  della proposta di direttiva e relativo alla necessità di contabilizzare esclusivamente gli interventi e i risparmi energetici che non si sarebbero verificati in assenza dell’obbligo in capo ai distributori/venditori. Tale criterio è applicato nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica sin dal suo avvio ed ha consentito di riconoscere gli incentivi (finanziati attraverso le tariffe elettriche e del gas naturale) ai soli interventi “addizionali” rispetto agli obblighi di legge o all'andamento dei mercati dei prodotti energetici (ossia agli interventi di diffusione delle tecnologie che hanno un livello di efficienza nell’uso dell’energia superiore  agli standard di legge o a quello delle tecnologie mediamente già diffuse nel mercato).
Un importante criterio generale per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti, che è invece già incluso nella proposta di  direttiva, ripreso dalla attuale direttiva 2006/32/CE, è quello in base al quale “il calcolo del risparmio energetico (…) deve tenere conto della durata delle misure”, ossia della vita tecnica delle tecnologie installate (cfr. par. 2 dell’Allegato V della Proposta e par. 4 dell’Allegato IV della direttiva 2006/32/CE). Tale approccio differisce da quello adottato sino ad oggi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi ma risulta pienamente coerente con quanto proposto dall’Autorità, nel dicembre scorso, con il documento di consultazione DCO 43/10, in materia di aggiornamento della regolazione tecnica del meccanismo (cosiddette “Linee guida” per la preparazione, esecuzione e valutazione di progetti di risparmio energetico, approvate con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e s.m.i.). Queste proposte sono state oggetto di ulteriore consultazione, nell’ambito del tavolo tecnico istituito con deliberazione 15 settembre 2001, EEN 7/11. L’adozione del nuovo approccio di regolazione proposto dall’Autorità garantirebbe, pertanto, una coerenza con il quadro normativo europeo  attuale (direttiva 2006/32/CE) e futuro (Proposta di nuova direttiva) in materia di  contabilizzazione dei risparmi energetici, consentendo al contempo di aumentare il livello di incentivazione per gli interventi più “strutturali” (ossia che producono risparmi energetici nell’arco di un maggior numero di anni e, dunque, di ammontare complessivamente maggiore rispetto agli interventi meno strutturali), a parità di costo complessivo per il Paese.
Ferma restando l’esigenza di un quadro comune di regole per la definizione degli obblighi e la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti e la necessità di concorrere al conseguimento degli obiettivi del Pacchetto Energia Clima 20-20-20 al 2020, si ritiene che la determinazione dell’entità degli obblighi da porre in capo alle imprese di distribuzione o di vendita di energia, così come l’individuazione dei soggetti obbligati (distributori o venditori) e, come si dirà più oltre, degli altri elementi che compongono un meccanismo di questo tipo, debba tener conto anche delle specificità nazionali (es.: potenziali di risparmio energetico, struttura dei mercati della distribuzione e della vendita di energia nonché di quelli per i prodotti e i servizi energetici, quadro normativo di riferimento). Da questo punto di vista, l’Autorità ritiene auspicabile che la direttiva preveda flessibilità in relazione ai target che i singoli Stati Membri potranno imporre in capo alle società di distribuzione o di vendita di energia, eventualmente indicando un obiettivo minimo comune.
Il principio di sussidiarietà auspicato per la definizione degli obblighi, dovrebbe essere garantito anche per l’individuazione dell’ambito di applicazione del meccanismo (settori e interventi ammessi, inclusa l’eventuale ammissibilità degli short-term savings di cui alla sessione 1 dell’Annex V), dei soggetti che possono concorrere al conseguimento dell’obiettivo in capo ai distributori o venditori di energia, nonché alla possibilità di accompagnare l’obbligo con un sistema di  mercato per lo scambio di certificati bianchi (come avviene in Italia, Francia, UK anche se in misura limitata, e in altri meccanismi in fase di definizione in altri Paesi membri).
Per la consultazione della memoria completa si rimanda al documento presente sul sito dell'Autorità consultabile cliccando sul link del presente post.

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