lunedì 21 giugno 2010

T.A.R. Puglia: Ingegneri certificatori energetici senza corsi


Importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia (sentenza 2426 dell'11 Giugno 2010) che potrebbe introdurre importanti cambiamenti nel quadro delle figure professionali preposte al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica, a livello nazionale e nelle diverse Regioni e Provincie autonome; esponiamo alcuni dei passaggi più significativi della sentenza:

"...Pertanto, se la disciplina di cui al punto 2.2 dell’allegato III al dlgs n. 115/2008 deve essere considerata alla stregua di principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte della Regione in una materia di competenza concorrente quale la regolamentazione delle professioni alla stregua dell’art. 117, comma 3 Cost., non può la Regione Puglia intervenire ed imporre a professionisti iscritti al relativo ordine l’obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici per poi superare un apposito esame finale al fine di poter rilasciare l’attestato di certificazione energetica (il che al più sarebbe possibile introdurre, in conformità alla normativa statale - inderogabile sul punto - di cui al menzionato allegato III al dlgs n. 115/2008, unicamente per soggetti, diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini, in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ipotesi tuttavia non ricorrente nel caso di specie).
In conclusione, seppure in base all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 le disposizioni di cui all’allegato III del dlgs n. 115 si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore (i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali) riservato alla competenza legislativa statale in base all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell’ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost..."
Pertanto il TAR evidenzia come le Regioni non possano intervenire con la normativa Regionale per regolare l'accesso alla professione di Certificatore Energetico e limitare l'accesso agli eventuali elenchi regionali agli ingegneri (e più in generale ai professionisti iscritti ai relativi ordini come previsto dal D.Lgs 115/2008) attraverso corsi di formazione specifici ed eventuali esami.
In conseguenza a questa sentenza bisognerà ora vedere come si adegueranno le Regioni che già prevedono nel proprio quadro legislativo che l'accesso all'elenco dei professionisti abilitati alla certificazione energetica sia regolato alternativamente attraverso l'attestazione delle competenze acquisite ovvero attraverso il superamento di un esame conseguente alla frequenza di un corso di formazione specifico.
energeticorisparmio.com ritiene che nelle autonomia gestionale delle Regioni e Provincie autonome di gestire gli elenchi delle figure professionali qualificate al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici al fine di garantire un reale valore e credibilità a tale documento, l'accesso a tale elenchi, ove non vengano modificati i dettami della normativa nazionale (in particolare del suddetto D.Lgs 115/2008), debba essere adeguata a quanto stabilito per la situazione particolare dal T.A.R. Pugliese, aprendo l'accesso diretto agli elenchi dei certificatori a tutte le figure professionali abilitate all'esercizio della professione ed iscritte ai relativi ordini professionali.

Nessun commento:

Posta un commento